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Notiziario

Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni –– Articolo 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n. 244

L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dispone che:“ A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.”.

Il richiamato comma 132 non pone più limiti quantitativi alla fruizione dell’agevolazione, a differenza del testo originario che consentiva di godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI entro il limite stanziato dal legislatore a copertura del beneficio (euro 500.000,00).
Nell’attuale versione, inoltre, la norma in esame trova immediata applicazione, essendo stato eliminato il rinvio all’emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle relative disposizioni attuative. 
L’agevolazione si applica con riferimento ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni dovuti a decorrere dall’anno 2008.
Qualora il contribuente, in presenza dei requisiti necessari per fruire della esenzione, abbia effettuato il versamento del canone, può recuperare gli importi versati tramite la presentazione di una istanza di rimborso.
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