Albo Pretorio Online

 Dal 05 Maggio 2023Nuovo Albo Pretorio Online - a Partire dal 05 Maggio 2023

 

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Ufficio Servizi Sociali

L'Ufficio Servizi Sociali svolge i le seguenti attività:

consegna buoni pasto e scuolabus martedi e giovedì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00

altri servizi dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Per maggiori informazioni telefonare allo 0985-738315 e-mail servizisociali@comune.praiaamare.cs.it

p.e.c. servizisociali.praiaamare@asmepec.it

Responsabile dell'Ufficio è la Dott.ssa Torchio Catia 

 

Il servizio sociale comunale si occupa di fornire consulenza, erogare servizi, predisporre attività rivolte a sostenere i cittadini in particolari situazioni di difficoltà (minori, anziani, disabili, stranieri, adulti).

 

SEZIONE MODULISTICA

 


 

UFFICIO PIANO

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

 

Cos’è

 

Il Servizio Sociale si rivolge a tutta la cittadinanza ed è offerto da personale qualificato, che collabora nel risolvere i problemi dei cittadini, sforzandosi di rispondere ai loro bisogni nei limiti delle norme, delle risorse e delle possibilità del servizio stesso.

 

A cosa mira

 

Le operatrici e gli operatori del Servizio mirano a prevenire, ridurre o rimuovere i problemi di emarginazione e disagio sociale, valorizzando l’autonomia dei singoli e delle famiglie e proteggendo la loro riservatezza.

 

Come lavora

 

Il Servizio analizza insieme a coloro che gli chiedono aiuto i problemi che li riguardano e cerca insieme a loro il modo migliore per affrontarli, alleviarli o risolverli. Il servizio ogni volta avviene mediante:

 

- l'accoglienza

 

- l'analisi del bisogno

 

- la predisposizione di un progetto

 

- l'attivazione di risorse umane e strutturali

 

- la verifica

 

I suoi valori

 

I valori cui il Servizio Sociale si ispira sono:

 

- l’uguaglianza, perché a tutti siano date pari opportunità

 

- l’imparzialità e l’equità nell’erogare il servizio

 

- l’efficacia e l’efficienza, perché non vi siano sprechi e si risponda ai bisogni di tutti

 

- la solidarietà e la partecipazione, perché si creino o crescano nella società le opportunità di aiutare e di venire aiutati

 

- la giustizia, perché è bene rispondere innanzitutto a chi ha più bisogno

 

SERVIZI SVOLTI

 

L'ufficio è aperto al pubblico da Lunedì al Venerdi dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e nelle gionate di martedì e giovedi dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

 

Per maggiori informazioni contattare la Sig.ra Rosa Grisolia allo 0985/738323 fax 0985/72555 e-mail servizisociali@comune.praiaamare.cs.it

 

CONTRIBUTI ECONOMICI

 

L'amministrazione comunale sensibile ai problemi sociali della popolazione, ritiene opportuno erogare, quando necessario, contributi economici a favore di famiglie bisognose e disagiate economicamente, a persone portatrici di handicap, anziani privi di reddito, giovani disoccupati, immigrati, malati affetti da tumore o persone che affrontano spese mediche specialistiche.

 

Contributi per l'acquisto di generi alimentari e, ancora contributi per lo svolgimento di manifestazioni turistiche, per giornate culturali, per le locali parrocchie in seguito alle richieste presentate dai rispettivi parroci.

 

Manifestazioni natalizie organizzate da associazioni cittadine; erogazione di contributi a favore delle scuole del Comune per progetti.

 

CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO MENSA L.R. 27/85

 

 


 

La Regione con Legge regionale 27/85, disciplina le funzioni attribuite ai Comuni e promuove interventi idonei a rendere effettivo il Diritto allo Studio.

 

I contributi regionali per il servizio mensa vengono assegnati ai Comuni per gli alunni delle scuole materne ed elementari statali e non statali che fruiscono del servizio, per i giorni di effettiva fruizione in relazione al numero dei rientri pomeridiani e dei moduli stabiliti dalle autorità scolastiche.

 

Il servizio di mensa è esteso anche agli alunni frequentanti le scuole medie statali e legalmente riconosciute funzionanti con il tempo prolungato o con sperimentazione.

 

In base all'art.6 della presente legge gli utenti dei servizi di mensa e di trasporto concorrono al costo dei servizi con contributi rapportati alle condizioni economiche familiari sulla base delle fasce di reddito individuate dai Comuni.

 

Inoltre sono esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro che frequentano la scuola materna e dell'obbligo le cui famiglie siano in disagiate condizioni economiche .

 

I servizi mensa previsti nella presente legge sono organizzati dai Comuni laddove ha sede la scuola sia in funzione delle esigenze legate all'attività didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari.

 

Questi servizi sono gestiti direttamente dalle scuole provviste, nalturalmente, di strutture e attrezzature cioè tramite appalto o convenzione.

 

ANZIANI

 

Il Comune di Praia a Mare è dotato di due centri d'incontro per anziani, uno sito in località Laccata e l'altro sito in via Piave, gestiti dall'Associazione di Volontariato San Paolo Apostolo.

 

I due centri sono frequentati con assiduità da anziani in via Piave e in località Laccata.

 

Nei due centri si praticano diverse attività, balli giochi,ecc.

 

DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 27/85

 

In base alle Legge Regionale 27/85, la Regione convoca ogni 3 anni una conferenza sulle politiche per l'attuazione del diritto allo studio,per individuare priorità ed obiettivi da realizzare con un piano triennale. Esaminando l'attuazione degli interventi in base alla disponibilità delle risorse. In questo modo predispone ed approva programmi per il diritto allo studio e provvede alla ripartizione dei fondi tra i Comuni per il conseguimento delle finalità previste dalla legge.

 

UREMICI LEGGE N. 36 DEL 11 AGOSTO 1986

 

La Regione avvalendosi delle Asl assicura agli uremici cronici un'organica e completa assistenza.

 

Fino a quando un centro trapianti renale in Calabria non sarà in grado di assicurare una regolare attività, i Comuni territorialmente competenti provvederanno al rimborso delle spese sanitarie di mantenimento e viaggio del paziente.

 

Il rimborso si riferisce alle spese sostenute nei viaggi effettuati:

 

per gli esami preliminari e la tipizzazione tessutale;

 

per l'intervento di trapianto renale;

 

per tutti i controlli successivi, nonchè per le complicanze derivanti dall'intervento.

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE Legge 9 gennaio 1989 n. 13

 

La presente legge prevede l'erogazione annuale di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non; agli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione; alla ristrutturazione degli edifici privati anche se preesistenti ove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti; per l'acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.

 

Per barriere architettoniche si intendono:

 

gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

 

gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

 

la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

 

La progettazione deve comunque prevedere:

 

accorgimenti tecnici idonei alla istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, compresi i servoscala;

 

idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

 

almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

 

l'installazione, nel caso di immobili con più di tre piani, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini;

 

E' obbligatorio allegare la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

 

L'esecuzione delle opere edilizie nei condomini non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione e nel qual caso il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la podestà, possono installare a proprie spese, servoscala nonchè strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici agli ascensori e alle rampe dei garages.

 

Gli interessati debbono presentare:

 

domanda al Sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno, in carta bollata da €10,33;

 

certificato medico, rilasciato da qualsiasi medico (o dall'U.L.S.S competente in caso di invalidità totale) e richiesta di precedenza per l'assegnazione di contributi

 

Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla Regione.

 

Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.

 

L'entità del contributo viene determinata:

 

sulla base delle spese sostenute e comprovate, per un massimo di € 7.101,28;

 

sulla base delle somme trasferite al Comune dallo Stato tramite la Regione.

 

La richiesta di contributo va fatta su apposito modulo.

 

Beneficiano del contributo:

 

i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;

 

coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;

 

i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;

 

i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

 

Da tenere a mente che i lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda.

 

Chi puo' presentare la domanda di contributo:

 

il portatore di handicap;

 

l'esercente, la potestà o la tutela sul soggetto portatore di handicap.

 

I.S.E.E. Indicatore della situazione economica equivalente

 

Servizio gratuito ISEE per universitari o per chiunque ne faccia richiesta, tutti i giorni allo sportello dalla Sig.ra Maiorana Rosa.

 

Che cos'è:

 

Il decreto legislativo 31.3.1998, n. 109, successivamente modificato con il decreto legislativo 3.5.2000, n. 130 ha introdotto uno strumento nuovo, il "riccometro", che consente di valutare, con criteri unificati su tutto il territorio nazionale, la situazione economica dei cittadini che richiedono agevolazioni nelle prestazioni sociali e nelle tariffe richieste per l'accesso ai servizi pubblici.

 

L’ISE (indicatore della situazione economica) e l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri per conoscere la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, ASL, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità.

 

La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all’Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

 

L’ISE è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.

 

L’ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l’ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

 

L’ISE viene utilizzato soltanto dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni per la maternità.

 

L’ISEE viene utilizzato da quegli Enti o Istituzioni che concedono prestazioni sociali agevolate (borse di studio, mense scolastiche ecc.) o alcuni servizi di pubblica utilità (riduzione canone telefonico).

 

Il cittadino, quando richiede una prestazione sociale agevolata o servizi di pubblica utilità, deve presentare la domanda direttamente all’Ente di competenza: compila la dichiarazione sostitutiva unica con la quale fornisce informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia, presenta la dichiarazione sostitutiva unica direttamente all’Ente erogatore delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie Inps presenti sul territorio. E’ possibile presentare una nuova dichiarazione quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fattori che mutano sia la condizione familiare sia quella economica.

 

L'Ente o l'Istituzione che ricevono la dichiarazione:

 

rilasciano un'attestazione contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva;

 

trasmettono via computer all'INPS le informazioni che hanno ricevuto dal cittadino.

 

L'INPS calcola l’indicatore della situazione economica (ISE) e l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Questi indicatori vengono messi a disposizione dei componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e degli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate.

 

Fanno parte del nucleo familiare, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell’Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

 

La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF conseguito da tutti i componenti il nucleo nell’ultimo anno fiscale.

 

La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

 

Altro servizio disponibile allo sportello della Sig.ra Rosa Maiorana

 

E’ stato istituito con l’art. 2 del d.l. 13.3.1988, n. 69 convertito con modificazioni in Legge 13.5.1988, n. 153.

 

Rientra nella normativa del trattamento economico di famiglia, non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi trattenuta.

 

E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS) a particolari condizioni.

 

A CHI SPETTA

 

Ai lavoratori dipendenti in attività;

 

I REQUISITI

 

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004, si deve considerare il reddito prodotto nel 2002.

 

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

 

L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

 

LA DOMANDA

 

Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS.

 

Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

 

La domanda va presentata:

 

al proprio datore di lavoro, in questo caso al Comune che accerterà l'esistenza dei requisiti richiesti ed emette l'eventuale provvedimento di concessione, dandone comunicazione all'INPS, ente incaricato per l'erogazione degli assegni.

 

ASSEGNO DI MATERNITA'

 

La legge tutela la donna nel periodo più delicato della sua vita e garantisce il diritto del bambino ad un’adeguata assistenza

 

La lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi (astensione obbligatoria): durante questo periodo è previsto il pagamento di un’indennità sostitutiva della retribuzione. Le lavoratrici dipendenti, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l’assenza dal lavoro prima della nascita, prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI

 

E' una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia.

 

I requisiti

 

L'assegno spetta alla donna che:

 

non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un'indennità di maternità di importo inferiore a quello dell’assegno del Comune può esserle riconosciuta la differenza);

 

vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall’Indicatore della situazione economica (ISE) per il 2004, è previsto un reddito massimo di 29.016,13 euro, per un nucleo familiare di tre persone.

 

L'assegno va chiesto al Comune di residenza, improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene pagato dall'Inps.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Praia a Mare

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